Dichiarazione utenze attive per immobile sfitto - Richiesta riduzione per "Uso stagionale"

Art. 23 "Riduzioni per utenze domestiche" - Regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 31 del 30/06/2021

Descrizione

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30% (quota fissa e quota variabile); b) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma non ricorrente purché non superiori a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30% (quota fissa e quota variabile); c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero per motivi di studio o di lavoro: riduzione del 30% (quota fissa e quota variabile); d) abitazioni con compostore (vedasi allegato “C”): riduzione del 15% (quota variabile). 2. Nel caso in cui si verifichi l’interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione. 3. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. 4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.

Regolamento TARI - Delibera C.C. n. 31 del 30/06/2021

 

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