Bandi di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido e scuola dell'infanzia del comune di Vaiano Cremasco
Data di ultimo aggiornamento: 04/11/2024
Scadenza offerta ore 09.00 del 02 dicembre 2024
Importante
Partecipando alla procedura, in ossequio ai principi del risultato (art. 1 Codice Appalti), della fiducia (art. 2 Codice Appalti), di buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5 Codice Appalti), l’interessato si impegna a:
- collaborare con la massima trasparenza con la CUC e il Comune;
- fornire con la massima celerità ogni chiarimento e documento richiesto (eventualmente precisandone le singole parti non ostensibili e fornendo copia degli stessi con gli oscuramenti richiesti), nella consapevolezza che la mancata presentazione di documenti inerenti cause di esclusione obbligatorie o facoltative, richieste dalla CUC o dal Comune, nel termine concesso costituisce di per sé causa di esclusione;
- sottoporre, nella fase antecedente le offerte, ogni dubbio alla CUC mediante la formulazione di quesiti.
Dichiara altresì di essere a conoscenza e accettare il fatto che
- a) la partecipazione alla procedura comporta la conoscibilità delle offerte e della documentazione, anche in relazione al progetto proposto e ad eventuali giustificazioni, in quanto elemento basilare per tutti i concorrenti al fine di valutare la possibilità e l’interesse di agire in giudizio;
- b) essa può essere preclusa solo per singole informazioni (e non parti o paragrafi), e solo ove sia motivata e comprovata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 35, comma 4, lett. a);
- c) le ipotesi di risoluzione, per contratto o di diritto, attribuiscono alla amministrazione comunale la facoltà (e non l’obbligo, salva espressa previsione di legge) di procedere alla risoluzione, a mente dell’art. 1456, secondo comma, cod. civ., e/o delle norme di cui al Codice Appalti;
- d) qualsiasi ipotesi di cessazione d’efficacia non legittima la sospensione o interruzione del servizio, sino a che esso sia preso a carico da un nuovo gestore;
- e) l’inadempimento della Stazione Appaltante, siccome qualsiasi altro evento avente rilevanza giuridica, non consentirà di sospendere o interrompere il servizio, fermo il diritto di agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi;
- f) il contraente potrà far valere i propri diritti o interessi solo se in regola con l’esecuzione del contratto;
- g) a mente dell’art. 182, comma 3, lett. a), Codice Appalti, i beni pubblici assegnati per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;
- h) il rischio circa i risultati della gestione, da qualsiasi causa derivante (anche di natura metereologica, oltre che della domanda o per altra ragione) sono assunti integralmente dal concessionario